PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'aeroporto civile di Sibari).

      1. È istituito l'aeroporto civile di Sibari, quale opera di infrastrutturazione strategica per lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, di seguito denominato «aeroporto».
      2. La giunta regionale della Calabria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si dovrà procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate.

Art. 2.
(Affidamento in concessione).

      1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad affidare in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto a una società per azioni, anche a prevalente capitale privato, secondo i seguenti criteri:

          a) la società concessionaria deve garantire livelli di servizi conformi agli standard internazionali fissati dall'amministrazione concedente;

          b) la società concessionaria deve provvedere al finanziamento per la costruzione e il successivo mantenimento delle infrastrutture. Può essere previsto un supporto finanziario da parte dello Stato in relazione alla disponibilità di bilancio della società concessionaria e comunque in misura non superiore al 50 per cento del costo della infrastruttura. Alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, è

 

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allegato il piano degli interventi a carico della società;

          c) i vettori non possono possedere quote di maggioranza della società concessionaria;

          d) il bilancio della società concessionaria deve essere certificato; l'utile, detratto un dividendo non superiore al 15 per cento, deve essere investito in opere aeroportuali, secondo programmi approvati, con la relativa priorità, dall'amministrazione concedente;

          e) alla società concessionaria sono affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio controllo traffico, esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono all'amministrazione concedente.

Art. 3.
(Progettazione e costruzione).

      1. La progettazione e la costruzione dell'aeroporto sono realizzate a cura della società per azioni concessionaria, sentito il parere dei Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, della difesa e dell'economia e delle finanze e della regione Calabria.
      2. Il progetto generale dell'aeroporto, con le relative pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Ministro dei trasporti e della regione Calabria. Analoga procedura deve essere seguita per eventuali varianti richieste dalla società concessionaria in corso d'opera.
      3. La concessione per la progettazione e la costruzione deve essere disciplinata da apposita convenzione nella quale sono definite:

          a) la procedura della progettazione esecutiva;

          b) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società concessionaria può effettuare direttamente per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultanti dal progetto esecutivo approvato;

 

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          c) le modalità di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

          d) le procedure relative all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori e al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero delle infrastrutture.

Art. 4.
(Dichiarazione di pubblica utilità).

      1. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art. 5.
(Operazioni di esproprio).

      1. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione delle opere aeroportuali, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvede direttamente e a proprie spese la società per azioni concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le leggi vigenti.
      2. Alle operazioni di cui al comma 1, anche ai fini dell'indennità, si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Mezzi di finanziamento).

      1. La società concessionaria provvede al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere aeroportuali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la società per azioni concessionaria è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da

 

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ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Art. 7.
(Rendicontazione dei costi).

      1. Entro due mesi dall'avvenuto collaudo delle opere, la società concessionaria presenta all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.
      2. Il rendiconto è approvato, entro due mesi dalla sua presentazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.
(Piano finanziario di gestione).

      1. Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo 7, la società concessionaria predispone il piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale.
      2. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze e sentita la regione Calabria, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario.

Art. 9.
(Contributi dello Stato).

      1. In relazione al piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e di intesa con

 

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la regione Calabria, può disporre l'inserimento dell'opera nel programma delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento nell'ambito degli stanziamenti del Documento di programmazione economico-finanziaria, di un contributo a carico dello Stato alle spese di progettazione e costruzione.
      2. Eventuali contributi a carico dello Stato alle spese di gestione dell'aeroporto, in relazione al piano finanziario di cui all'articolo 8 e ai volumi stimati di traffico di merci e di persone, sono determinati con apposite disposizioni legislative.